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Il protesto è un atto pubblico formale con cui un pubblico ufficiale (solitamente un notaio o un ufficiale giudiziario) attesta ufficialmente il mancato pagamento o il mancato accredito di un effetto cambiario, come una cambiale, una tratta o un assegno bancario e postale, alla scadenza prevista.

L’iscrizione di un protesto ha valore legale e costituisce una certificazione pubblica del mancato adempimento di un’obbligazione finanziaria. Questo comporta conseguenze giuridiche e reputazionali, inclusa la limitazione dell’accesso al credito e la segnalazione in banche dati ufficiali.

La Camera di commercio svolge un ruolo centrale in questo ambito: riceve dagli Ufficiali Levatori gli elenchi dei nominativi protestati e provvede alla loro pubblicazione nel Registro Informatico dei Protesti entro 10 giorni dalla ricezione. Il Registro è la banca dati ufficiale che riporta le informazioni relative ai protesti iscritti negli ultimi cinque anni solari ed è consultabile pubblicamente su scala nazionale.

Le Camere di commercio curano l’aggiornamento delle informazioni presenti nel Registro informatico dei protesti, istruendo le istanze di cancellazione (per avvenuto pagamento, erronea/illegittima levata e riabilitazione) e di annotazione presentate dai soggetti iscritti. Inoltre rilasciano visure e certificati relativi a persone e/o imprese, per verificare l’eventuale presenza di protesti a carico degli interessati su base nazionale, limitatamente agli ultimi cinque anni. Infine aggiornano l’elenco dei Pubblici Ufficiali abilitati alla levata dei protesti nella provincia, tramite pubblicazione semestrale.
 

Verificare la propria posizione

Per sapere se esistono protesti a proprio carico o a carico di terzi, è possibile consultare il Registro Informatico dei Protesti attraverso due tipologie di documenti:

  • Visura protesti: consente di visualizzare nel dettaglio eventuali protesti registrati (indicazione dei titoli, importo, ufficiale levatore), oppure l'assenza di iscrizioni ("non risultano protesti"). Se richiesta allo sportello di Livorno o Grosseto (lun-ven 8:45 - 12:45) o tramite email, ha un costo di 2,00 euro a nominativo; da terminale la ricerca anagrafica ha il costo di 0,20 euro e la visura effetti ha il costo di 0,50 euro a nominativo.
  • Certificato protesti: è un documento con valore legale (bollato) che indica esclusivamente l’esistenza o la non esistenza di protesti, senza fornire dettagli. Ha un costo di 21,00 euro a nominativo (5,00 euro di diritti + 16,00 euro di imposta di bollo).

Come richiedere i documenti

È possibile ottenere visure e certificati:

  • allo sportello, presso l’Ufficio protesti (rilascio immediato);
  • tramite mail, inoltrando la richiesta via mail a protesti@lg.camcom.it. Il pagamento può essere effettuato con sistema pagoPA compilando i campi come segue: 
    • nel campo "SERVIZIO" inserire PROTESTI;
    • nel campo "CAUSALE" inserire VISURA PROTESTI oppure CERTIFICATO PROTESTI;
    • nel campo "IMPORTO" inserire 2,00 euro o suoi multipli in base al numero di visure richieste, oppure inserire 5,00 euro o suoi multipli in base al numero di certificati richiesti;
    • inserire inoltre i propri dati anagrafici ed eventualmente altri dati per la fatturazione elettronica e procedere secondo le indicazioni.);
  • online, accedendo al portale dedicato disponibile in qualsiasi momento.
     

Cancellazione del protesto: procedure per il debitore

La cancellazione d’ufficio dei protesti avviene automaticamente dopo 5 anni dalla data di iscrizione nel Registro Informatico, senza necessità di alcuna richiesta. Tuttavia, il debitore protestato che ha regolarizzato la propria posizione può richiedere la cancellazione anticipata presentando una specifica domanda.

La procedura varia a seconda della tipologia del titolo e delle tempistiche di pagamento.

1. Cambiale pagata entro 12 mesi

Se il pagamento della cambiale (comprensivo di importo nominale, interessi e spese) avviene entro 12 mesi dalla data di levata del protesto, è possibile richiedere direttamente la cancellazione alla Camera di commercio. Tale procedura non è prevista per gli assegni.

La domanda deve essere corredata da:

  • titolo in originale (cambiale) e atto di protesto in originale;
  • quietanza di pagamento rilasciata dal beneficiario – con data certa e fotocopia del documento del beneficiario – (in bollo, 2,00 euro);
  • marca da bollo da 16,00 euro e diritti di segreteria (8,00 euro per ogni protesto);
  • documento di identità del richiedente.

L'istanza può essere presentata allo sportello, previo appuntamento o via raccomandata A/R. 

È consentita la presentazione di un’unica istanza per richiedere la cancellazione di più protesti e, in mancanza di spazio sufficiente, può essere completata con l’elenco aggiuntivo (Allegato 1).

Titoli non più disponibili (smarrimento o furto)

Nel caso in cui il titolo originale non sia più disponibile (es. smarrito, rubato o distrutto dopo il pagamento), il debitore, qualora il pagamento non sia stato ancora effettuato, può presentare il certificato di un’azienda di credito attestante il deposito dell’importo del titolo vincolato al portatore. 

Se invece i titoli sono stati smarriti successivamente al pagamento è possibile effettuare la cancellazione solo previo ottenimento di un provvedimento di Riabilitazione del Tribunale del luogo di residenza del protestato oppure il decreto di riabilitazione rilasciato tramite atto notarile.

2. Cambiale pagata dopo i 12 mesi (riabilitazione)

Se il pagamento avviene oltre i 12 mesi, per ottenere la cancellazione è necessario prima ottenere il decreto di riabilitazione dal Tribunale del luogo di residenza del protestato oppure il decreto di riabilitazione rilasciato tramite atto notarile (novità Riforma Cartabia). Il soggetto protestato deve avere effettuato il pagamento del titolo (comprensivo dell’importo indicato, delle spese di protesto, degli interessi legali e della penale del 10%) e non deve aver subito ulteriori protesti nei successivi 12 mesi. È possibile richiedere con unica istanza la riabilitazione di più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio. 

Una volta ottenuta la riabilitazione, si può presentare istanza di cancellazione alla Camera di commercio (competente per territorio in base al luogo di levata dei protesti) allegando copia conforme del Provvedimento di riabilitazione.

L'istanza può essere presentata:

La domanda deve essere corredata da:

  • copia conforme del Provvedimento di riabilitazione;
  • marca da bollo da 16,00 euro e diritti di segreteria (8,00 euro per ogni protesto);
  • documento di identità del richiedente.

3. Assegni e iscrizione CAI (Centrale Allarme Interbancaria)

Per i protesti relativi agli assegni, la normativa stabilisce che non è possibile ottenere la cancellazione prima che sia trascorso un anno dalla data del protesto, anche se il pagamento è avvenuto immediatamente.

Decorso l'anno, è obbligatorio ottenere la riabilitazione (con decreto del Tribunale del luogo di residenza oppure con atto notarile) e successivamente presentare domanda di cancellazione. È possibile richiedere con unica istanza la riabilitazione di più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio. 

Si fa presente che i protesti relativi ad assegni postali vengono levati dalle Stanze di Compensazione di Roma e/o Milano. Di conseguenza, le istanze di cancellazione, complete del provvedimento di riabilitazione rilasciato dal Tribunale, devono essere presentate alla Camera di commercio territorialmente competente, ossia Roma o Milano.

Attenzione: il pagamento tardivo (entro 60 giorni dalla scadenza) evita le sanzioni amministrative e l'iscrizione alla CAI, ma non impedisce la pubblicazione del protesto. L'iscrizione in CAI comporta la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni per 6 mesi.

L'istanza può essere presentata allo sportello, previo appuntamento, o tramite pec a: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

La domanda deve essere corredata da:

  • copia conforme del Provvedimento di riabilitazione;
  • marca da bollo da 16,00 euro e diritti di segreteria (8,00 euro per ogni protesto);
  • documento di identità del richiedente.

Annotazione di avvenuto pagamento (per assegni e cambiali)

Qualora non sussistano ancora i tempi o i requisiti per la cancellazione (es. assegno pagato ma anno non trascorso, o cambiale pagata oltre i 12 mesi senza riabilitazione), il debitore può richiedere l'annotazione nel Registro.

Questa procedura non cancella il protesto, ma aggiunge l'informazione "PAGATO DOPO IL PROTESTO - PER MOTIVI VARI" accanto al nominativo.

Alla domanda devono essere allegati: 

  • copia del documento d'identità del firmatario e dell'eventuale delegato;

  • marca da bollo da 16,00 euro;
  • diritti di segreteria pari a 8,00 euro per ogni protesto;
  • copia del titolo protestato con relativo atto di protesto;
  • ricevuta di pagamento rilasciata dal beneficiario – comprensiva di spese e interessi – (in bollo, 2,00 euro) corredata da copia del documento d’identità dello stesso. La ricevuta deve essere in originale o copia conforme e riportare gli estremi del titolo.

Cancellazione per protesto erroneo o illegittimo (per assegni e cambiali)

Se un protesto relativo ad una cambiale o ad un assegno è stato levato per errore o illegittimamente (es. omonimia, errore materiale dell'ufficiale), il soggetto colpito può presentare domanda di cancellazione allegando la documentazione probatoria. Il Dirigente dell'Ufficio Protesti valuterà l'istanza e, se accolta, disporrà la cancellazione (in tal caso il protesto si considera come mai avvenuto). 

L’istanza può essere presentata allo sportello e via PEC a: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

La domanda deve essere corredata da:

  • documentazione probatoria comprovante l’errore o l’illegittimità;
  • marca da bollo da 16,00 euro e diritti di segreteria (8,00 euro per ogni protesto);
  • documento di identità del richiedente.

 

Istruzioni per Ufficiali levatori e Istituti di credito

Questa sezione è dedicata ai professionisti e agli enti coinvolti nella gestione dei titoli di credito.

Ufficiali levatori (Notai, Segretari comunali)

  • Trasmissione elenchi: gli elenchi dei protesti devono essere trasmessi telematicamente il primo giorno di ogni mese. Devono contenere i protesti levati dal giorno 27 di due mesi precedenti al giorno 26 del mese precedente.
  • Rettifiche e cancellazioni: in caso di errore materiale o illegittimità, l'Ufficiale levatore può presentare istanza di rettifica (correzione dati) o cancellazione.
    • La rettifica è esente da diritti di segreteria.
    • La cancellazione richiede marca da bollo da 16,00 euro e diritti di segreteria (8,00 euro).

Istituti di credito

Le banche possono richiedere la cancellazione o la rettifica di un protesto per erroneità o illegittimità. La domanda deve essere firmata da un funzionario autorizzato (allegando specimen di firma o documentazione equivalente).

I costi previsti sono:

  • marca da bollo: 16,00 euro;
  • diritti di segreteria: 8,00 euro per ciascun protesto (dovuti sia per la richiesta di cancellazione che per quella di rettifica).


Costi, tempi e modulistica

Costi e pagamenti

Per le istanze presentate dal debitore o dagli istituti di credito sono previsti:

  • imposta di bollo di 16,00 euro;
  • diritti di segreteria pari a 8,00 euro per ciascun protesto.

Il pagamento dei diritti di segreteria allo sportello avviene in contanti/bancomat/carta di credito; se l’invio avviene per raccomandata o pec, la Camera emetterà un avviso di pagamento tramite PagoPA.

Il bollo può essere corrisposto tramite una marca da bollo in corso di validità in caso di presentazione allo sportello; se l’invio avviene per raccomandata o pec, la Camera emetterà un avviso di pagamento per l’assolvimento del bollo virtuale.

Tempi di lavorazione

L'Ufficio ha 20 giorni di tempo dalla presentazione della domanda per effettuare gli accertamenti e adottare il provvedimento. In caso di esito positivo, la cancellazione dal Registro Informatico viene eseguita entro i successivi 5 giorni.

Ricorsi contro le determinazioni del dirigente responsabile

Se la domanda viene respinta, oppure se entro 20 giorni dalla presentazione non arriva alcuna decisione, l’interessato può presentare ricorso contro la determinazione del dirigente responsabile.

Il ricorso può essere presentato in sede amministrativa, scegliendo una delle due opzioni: ricorso al Tribunale Amministrativo competente entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

In alternativa, è possibile agire in sede giudiziale presentando ricorso al Giudice di Pace competente in base alla residenza del debitore protestato.


Elenco dei pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti

Elenco al 30 giugno 2026 - Provincia di Livorno [file PDF]
Elenco al 30 giugno 2026 - Provincia di Grosseto [file PDF]

Contatti
Servizio Protesti
Telefono
sede di Livorno 0586 231.265-223 | sede di Grosseto 0564 430.234
Email
protesti@lg.camcom.it
Orari

dal lunedì al venerdì, dalle 08:45 alle 12:45

Ultima modifica
Gio, 17/09/2026 - 14:47