DPCM 26 aprile 2020 e Decreto MISE 4 maggio 2020: le principali novità per le imprese


Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all\'allegato 6 (file PDF), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all\'allegato 7 (file PDF), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all\'allegato 8 (file PDF).

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell\'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.


Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all\'allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall\'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.


In base al comma 8 dell\'art. 2 del DPCM, per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l\'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Tali comunicazioni devono essere inviate una sola volta per l\'intero periodo.


TUTTE LE COMUNICAZIONI GIA\' INVIATE ALLA PREFETTURA CONSERVANO LA LORO PIENA VALIDITA\' E NON E\' NECESSARIO INVIARLE NUOVAMENTE.


Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del DPCM 26 aprile, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell\'art. 2.


LE IMPRESE CHE SIANO STATE IN PRECEDENZA RAGGIUNTE DA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE, E CHE ABBIANO UN CODICE RICOMPRESO NELL\'ATTUALE ELENCO DI CUI AL NUOVO DPCM DEL 26 APRILE, POSSONO RIPRENDERE LA PROPRIA ATTIVITA\' EX LEGE IN MODO AUTOMATICO SENZA DOVER ATTENDERE ALCUN PROVVEDIMENTO ESPRESSO.


Allegati 1, 2 e 3-Elenco dei codici Ateco del DPCM 26 aprile 2020 (file PDF)

Decreto MISE 4 maggio 2020 - Modifiche agli allegati 1, 2 e 3-Elenco dei codici ATECO del DPCM 26 aprile 2020 (file PDF)

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Ultima modifica
Mer 08 Feb, 2023