COVID-19 • APPROFONDIMENTO N. 3 - Principali misure in favore del settore agricolo e della pesca


Principali misure in favore del settore agricolo e della pesca derivanti dal Decreto Legge recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – 16 marzo 2020

  • La Regione, con riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo e della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola (art. 22).

  • Le disposizioni che inseriscono novità al Fondo di garanzia di cui al comma 1, art. 49, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all’ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2020.
     
  • Nell\'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2019, n. 44), allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un’anticipazione sulle somme oggetto di domanda nell\'ambito dei regimi di sostegno  previsti dalla politica agricola comune (PAC). Con il Decreto Legge del 16 marzo 2020, l\'importo dell\'anticipazione, che originariamente era previsto in misura pari al 50% è modificato e aumentato al 70% (art. 78).
     
  • Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza Covid-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca (art. 78).
Ultima modifica
Gio 26 Mar, 2020