Proroga termini di pagamento diritto annuale

L'articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto il differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione (30 agosto con importo maggiorato dello 0,4%), dei termini dei versamenti che scadono al 30 giugno 2024 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al medesimo D.Lgs n.13/2024.
La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.
Con nota n. 0033353 del 13.06.2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha confermato che la proroga è applicabile anche al versamento del DIRITTO ANNUALE.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

Ultima modifica
Mer 10 Lug, 2024