Installazione impianti

 

Riferimenti normativi

Legge 5.3.1990, n. 46

Art. 9 del DPR 558/1999

D.M. 22.1.2008, n. 37

D.M. 29.9.2022, n. 192 

Art. 19 legge 7.8.1990, n. 241


Ambito di applicazione
Le attività interessate riguardano l’installazione, la trasformazione, l’ ampliamento e la manutenzione, con esclusione della manutenzione ordinaria, dei seguenti impianti collocati all’ interno o nelle relative pertinenze di tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso:

 

  • impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
  • impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi ad impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché  le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti in genere;
  • impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  • impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • impianti di protezione antincendio.


Soggetti interessati

Le imprese che intendono svolgere le attività sopraindicate.

Gli Uffici interni di imprese non installatrici, esclusivamente per le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti relativi alle proprie strutture interne.

Requisiti morali

E’ necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla D.Lgs. 159/2011 art.67 (normativa antimafia) nei confronti dei soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs.159/2011.

Requisiti professionali

Ogni impresa deve designare un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dall’ art. 4 del Decreto n. 37 del 22/01/2008, preposto allo svolgimento dell’attività impiantistica.
Il Responsabile Tecnico (che non sia anche il titolare/ legale rappresentante dell’impresa)svolge tale funzione per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Può essere nominato Responsabile Tecnico il titolare dell’Impresa Individuale, un socio o uno degli amministratori della società, oppure un soggetto diverso, preposto dall’imprenditore all’esercizio dell’attività di impiantistica, il quale deve avere un preciso “rapporto di immedesimazione” con l’impresa. (ad esempio dipendente, collaboratore familiare, procuratore instiitore).

Per le imprese artigiane deve necessariamente essere abilitato o il titolare dell’impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.

I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

  • diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  • diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al DPCM 25.1.2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’Allegato A, area 1-efficienza energetica, al decreto MIUR 7.9.2011; ***
  • diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative a impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie è di un anno;
  • titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative a impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie è di due anni;
  • prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

*** il diploma di tecnico superiore viene rilasciato esclusivamente dagli istituti tecnici superiori a seguito di percorso a cui accedono esclusivamente coloro che sono già in possesso di diploma di scuola secondaria superiore.
Per individuare quali sono gli istituti tecnici superiori consulta il sito www.indire.it 

I periodi di inserimento e le prestazioni lavorative (sopra indicati) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività relative a impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Nel caso di requisito tecnico-professionale (titolo di studio e/o esperienza lavorativa) maturato all’estero sarà necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico, vedi modulistica e istruzioni ai seguenti link:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2016845

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2016841:qualifiche-professionali-estere-informazioni

Modalità di presentazione e modulistica

Le imprese che intendono iniziare una delle attività sopracitate devono presentare una pratica al Registro delle Imprese.
A tale pratica dovrà essere allegata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (file PDF)

Diritti e bolli

Oltre ai diritti e bolli previsti per le sopracitate pratiche Registro Imprese sono dovuti ulteriori diritti di segreteria pari ad € 9,00 per le imprese individuali e € 15,00 per le società.

Termine di presentazione

Nella pratica del Registro delle Imprese dovrà essere indicata, come data di inizio attività, la data di invio della pratica

Dichiarazione di conformità

L’impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell’impianto.
La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e ogni copia deve essere firmata in originale sia dal titolare (o legale rappresentante) che dal responsabile tecnico (se persona diversa) dell’impresa installatrice.

Modalità di presentazione

La dichiarazione di conformità:

  • deve essere consegnata al committente, che dovrà conservarla e darne copia alla persona che utilizza i locali. L’adempimento è a cura dell’impresa installatrice;
  • deve essere depositata presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto. Al deposito provvede l’impresa installatrice; lo sportello unico del Comune provvede all’inoltro alla Camera di Commercio di copia della dichiarazione di conformità.
     

Titoli di studio abilitanti (file PDF)

Ultima modifica
Lun 01 Lug, 2024