Provvedimenti disciplinari


Due sono i provvedimenti disciplinari previsti dalla legge: la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione e la cancellazione, limitatamente all'esercizio dell'attività di pulizia.
 

Sospensione dell’efficacia dell’iscrizione

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane sono sospese dall'iscrizione, limitatamente all'esercizio delle attività oggetto della Legge 82/94, qualora venga accertata:

  1. l'assunzione da parte dell'impresa di una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con il committente;
  2. una grave omissione o negligenza nell'esecuzione del servizio che determini una situazione di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o costituisca una grave violazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
  3. una infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e ad ogni altro obbligo inerente i rapporti di lavoro.

La sospensione può essere inoltre accordata qualora l’impresa, in caso di perdita del requisito di onorabilità, di cui all’art. 2, comma 1 della legge n. 82/94 e di perdita dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui all’art. 2 del D.M. n. 274/97, presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza e si impegni a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione.

Il comma 3 dell’articolo 5 del D.M. n. 274/97 indica i casi in cui le imprese, malgrado l’intervenuta sospensione, possono continuare l’esecuzione dei contratti in corso, previa autorizzazione della Giunta camerale.

Tutti i tipi di sospensione hanno la durata di 90 giorni, rinnovabili, su istanza dell’impresa, per una sola volta, con provvedimento motivato.

Scaduto il termine della sospensione, se l’impresa non ha rimediato alla irregolarità, sarà disposta la cancellazione delle attività di pulizia.


Cancellazione e reiscrizione

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all’esercizio delle attività di pulizia, da detti registri:

  1. qualora vengano meno i requisiti morali previsti dalla legge all’art. 2, comma 1 della legge n. 82/94;
  2. qualora vengano meno i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, fissati dall’art. 2 del decreto di attuazione;
  3. qualora, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvio della procedura di cancellazione, non chiedano la sospensione dell’attività impegnandosi a rimediare alle cause di cancellazione (art. 5, comma 2, D.M. n. 274/97);
  4. qualora non sia stata accolta l’istanza di sospensione;
  5. qualora non siano state rimosse le relative cause allo scadere del periodo di sospensione.

La cancellazione per le imprese individuali che svolgono solamente attività di pulizia comporta la cancellazione dal Registro delle imprese o dall’Albo delle imprese artigiane.

Per le società e per le imprese che svolgono anche altre attività è prevista la reiscrizione per l’esercizio delle attività di pulizia al venir meno delle cause che ne hanno comportato l’adozione del provvedimento di cancellazione.

Ultima modifica
Lun 13 Mar, 2017