Diritto annuale

Precisazioni sulle sanzioni relative al Diritto annuale degli anni 2016 e 2017

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Data di pubblicazione: 20/09/2023

ATTENZIONE alle Comunicazioni ingannevoli per il pagamento del Diritto annuale

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“Stralcio” dei debiti fino a mille euro Legge 197/2022 – Comunicazione della rinuncia all’applicazione automatica della normativa da parte della Camera di Commercio Maremma e Tirreno

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Data di pubblicazione: 30/01/2023

 

Chi deve pagare il Diritto Annuale

Le imprese che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale (ufficio, magazzino, laboratorio, negozio ecc.) con diversa localizzazione rispetto alla sede; l'importo del tributo non è frazionabile sulla base del periodo di iscrizione.


Imprese di nuova iscrizione

Per le imprese di nuova iscrizione il pagamento può essere effettuato sia per cassa automatica che con modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della pratica. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.2023.0383421 del 20/12/2023, ha indicato gli importi del diritto annuale per l'anno 2024. Anche per il 2024, è in vigore la maggiorazione del 20% rispetto agli importi ministeriali (delibera Consiglio camerale n. 16 del 25 ottobre 2022) autorizzata con decreto del Ministero delle Imprese e Made in Italy adottato in data 23/03/2023.

Prospetto riepilogativo degli importi 2024 (maggiorazione 20%) con esempi [file PDF]
 

Diritto annuale - calcolo online e pagamento con PagoPA e F24 

https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/E’ disponibile un sito tematico dedicato al diritto annuale: https://dirittoannuale.camcom.it

Questo strumento permette di ottenere il calcolo esatto dell’importo dovuto dall’impresa per l'anno 2023 (ravvedimento operoso) e 2024, effettuare il pagamento mediante il nuovo sistema elettronico PagoPA oppure stampare il modello F24 precompilato e procedere con il pagamento in banca o posta.
 
In alternativa è possibile rivolgersi direttamente ai riferimenti operativi indicati in questa pagina.
 

F24 - modalità di pagamento

Il tributo deve essere versato su modello F24: nella sezione contribuente devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa).

Nella sezione IMU ed altri tributi locali indicare:
  • codice ente - sigla della provincia presso la cui Camera di commercio è iscritta l’impresa o l’unità locale (LI per Grosseto e Livorno);
  • codice tributo - 3850 per il versamento del tributo omesso;
  • codice tributo - 3851 per l’eventuale  versamento degli interessi calcolati in base al tasso legale;
  • codice tributo - 3852 per l’eventuale versamento della sanzione;
  • rateazione - il campo non deve essere compilato;
  • anno di riferimento - 2024 per il diritto annuale dell'anno in corso - oppure 2023 in caso di ravvedimento;
  • importi a debito - indicare l’importo dovuto per ciascun tributo versato.


Ravvedimento diritto annuale 2023

Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive. In particolare, tale decreto stabilisce all’articolo 4, comma 1, che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.

Il comma 2, dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

L’articolo 6, del decreto n. 54/2005, sopra richiamato, prevede inoltre l’istituto del “ravvedimento operoso”. Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.

Il contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini:

  • entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, versando:
    - il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
    - una sanzione del 3,00% (pari ad 1/10 della sanzione minima pari al 30%) sul diritto non versato nei termini;
    - gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento;
  • entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, versando:
    - il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
    - una  sanzione pari al 3,75% (pari ad 1/8 della sanzione minima del 30%) sul diritto non versato nei termini;
    - gli  interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati. Ai sensi dell’articolo 24, comma 35, della legge n. 449/1997, il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per ottenere, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al pagamento, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.
 

Tasso di interesse legale

Con Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 novembre 2023, recante " Determinazione del saggio degli interessi legali” pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2023, n. 288 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Relativamente al calcolo degli interessi legali relativamente al ravvedimento del Diritto Annuale 2023 (codice tributo 3851) i giorni trascorsi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 sono soggetti al tasso del 5,00%. A partire dal 1 gennaio 2024 al tasso del 2,5%.
 

Contatti

Sportello per informazioni sul pagamento, verifica posizioni, regolarizzazioni ecc. - Orario al pubblico: martedì e giovedì 08:45-12:45
Telefono: 0586 231329 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30)
E-mail: diritto.annuale@lg.camcom.it
Ulteriore modalità di contatto: collegamento video previo appuntamento da prenotare all’indirizzo mail diritto.annuale@lg.camcom.it


Modulistica


PRIVACY

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) per il trattamento dei dati personali relativo alla riscossione dei tributi camerali [file PDF]

Ultima modifica
Gio 11 Gen, 2024