Diritto Annuale

 

ATTENZIONE alle Comunicazioni ingannevoli per il pagamento del Diritto Annuale

Leggi l'avviso >>


Diritto Annuale 2026


Chi deve pagare il Diritto Annuale

Le imprese ed i soggetti REA che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, sono tenuti al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un Diritto Annuale per la sede legale e per ogni unità locale (ufficio, magazzino, laboratorio, negozio ecc.) con diversa localizzazione rispetto alla sede. L'importo del tributo non è frazionabile sulla base del periodo di iscrizione.


Termini di pagamento 2026

Proroga al 20 luglio per i contribuenti ISA

L’art. 6 del Decreto-legge 22 maggio 2026 n. 89 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.117 del 22-05-2026 ha disposto il differimento al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione dei termini per l’effettuazione dei versamenti che scadono al 30 giugno 2026 e risultanti dalle dichiarazioni fiscali per soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. 
In alternativa, il versamento può essere effettuato entro il 20 agosto 2026 maggiorando l’importo dello 0,8% a titolo di interesse corrispettivo.

Possono beneficiare della proroga le imprese che rispettano una delle seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) (introdotti ai sensi dell’art. art. 9-bis del DL 50/2017) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
  • applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • beneficiano del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, comma 1, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • presentano cause di esclusione dagli ISA;
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che dichiarano redditi “per trasparenza” (ex artt. 5, 115 e 116 del TUIR).

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2026, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%.


Comunicazione alle imprese

All'approssimarsi della scadenza, ogni anno la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno invia a ciascuna impresa una nota informativa con le indicazioni necessarie per la determinazione dell'importo del diritto annuale e le istruzioni per il pagamento. 
La lettera informativa viene inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dichiarata al Registro delle Imprese. 

Informativa per le imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese [file PDF]
Informativa per le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e soggetti REA [file PDF]


Imprese di nuova iscrizione

Per le imprese (o soggetti REA) di nuova iscrizione il pagamento può essere effettuato per cassa automatica, con PagoPA o mediante modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della pratica.

Con nota n. 9347 del 16/01/2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha indicato gli importi del diritto annuale per l'anno 2026.

Con successivo decreto del Ministero delle Imprese e Made in Italy del 17 marzo 2026 è stato autorizzato l’incremento del 20% della misura del diritto annuale per gli anni 2026, 2027 e 2028 ai sensi del comma 10 dell’art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Il decreto è stato registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 10/04/2026 con il n. 117 e dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero del Turismo in data 27/04/2026 con il n. 561.

Prospetto riepilogativo degli importi di nuova iscrizione 2026 - Importi aggiornati [file XLSX]


Tasso di interesse legale anno 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, il saggio di interesse legale passerà al 1,60% in ragione d'anno (variazione introdotta dal Ministero dell’Economia e Finanze con Decreto del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 289 del 13 dicembre 2025).


Diritto Annuale - calcolo online e pagamento con PagoPA e F24 


"Vai al sito tematico del Diritto Annuale"È disponibile un sito tematico dedicato al Diritto Annuale: https://dirittoannuale.camcom.it

Questo strumento permette di ottenere il calcolo esatto dell’importo dovuto dall’impresa per l'anno 2025 (ravvedimento operoso) e 2026, effettuare il pagamento mediante il nuovo sistema elettronico PagoPA, oppure stampare il modello F24 precompilato e procedere con il pagamento in banca o posta.


PagoPA - Vademecum per il pagamento [file PDF]

In alternativa è possibile rivolgersi direttamente ai riferimenti operativi indicati in questa pagina.
 

F24 - modalità di pagamento

Il tributo deve essere versato su modello F24: nella sezione contribuente devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa).


Compilazione del modello F24

Nel modello F24 devono essere riportati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa). Nella SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI indicare:
 
  • codice ente - sigla della provincia presso la cui Camera di commercio è iscritta l’impresa o l’unità locale (LI per Grosseto e Livorno);
  • codice tributo - 3850 per il versamento del tributo omesso;
  • anno di riferimento - 2026;
  • importi a debito - indicare l’importo dovuto complessivamente dall’impresa, calcolato come somma dell’importo previsto per la sede e dell’importo relativo alle unità locali iscritte nel Registro delle Imprese della medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l’importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.


Ravvedimento Diritto Annuale 2025

Il ritardato od omesso pagamento del Diritto Annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla Legge e dal Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive. In particolare, tale Decreto stabilisce all’articolo 4, comma 1, che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.

Il comma 2, dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

L’articolo 6, del Decreto n. 54/2005, sopra richiamato, prevede inoltre l’istituto del “ravvedimento operoso”. Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla Legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.

Il contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini:

  • entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, versando:
    - il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
    - una sanzione del 3,00% (pari ad 1/10 della sanzione minima pari al 30%) sul diritto non versato nei termini;
    - gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento;
  • entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, versando:
    - il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
    - una sanzione pari al 3,75% (pari ad 1/8 della sanzione minima del 30%) sul diritto non versato nei termini;
    - gli  interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati.
Ai sensi dell’articolo 24, comma 35, della Legge n. 449/1997, il regolare pagamento del Diritto Annuale è condizione per ottenere, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al pagamento, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.


F24 - modalità di pagamento per effettuare il ravvedimento

Il tributo deve essere versato su modello F24: nella sezione contribuente devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa).

Nella sezione IMU ed altri tributi locali indicare:

  • codice ente - sigla della provincia presso la cui Camera di commercio è iscritta l’impresa o l’unità locale (LI per Grosseto e Livorno);
  • codice tributo - 3850 per il versamento del tributo omesso;
  • codice tributo - 3851 per l’eventuale  versamento degli interessi calcolati in base al tasso legale;
  • codice tributo - 3852 per l’eventuale versamento della sanzione;
  • rateazione - il campo non deve essere compilato;
  • anno di riferimento - 2025;
  • importi a debito - indicare l’importo dovuto per ciascun tributo versato nella medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l’importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.
     

Tasso di interesse legale anno 2025

Con D.M. 10 dicembre 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che, con decorrenza 1° gennaio 2025, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2% in ragione d’anno.
Relativamente al calcolo degli interessi legali relativamente al ravvedimento del Diritto Annuale 2024 (codice tributo 3851) i giorni trascorsi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 sono soggetti al tasso del 2,50%. A partire dal 1° gennaio 2025 al tasso del 2,00%.
 

Contatti

Sportello per informazioni sul pagamento, verifica posizioni, regolarizzazioni, ecc.
Orario al pubblico
Sede di LIVORNO: martedì e giovedì, 08:45-12:45
Sede di GROSSETO: lunedì e mercoledì, 08:45-12:45
Prenotazione appuntamento per accedere in presenza allo sportello delle sedi di Livorno o Grosseto >>
Telefono: sede di LIVORNO 0586 231329, sede di GROSSETO 0564 430207 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30)
E-mail: diritto.annuale@lg.camcom.it
Ulteriore modalità di contatto: collegamento video su appuntamento, da richiedere scrivendo alla e-mail diritto.annuale@lg.camcom.it


Modulistica


PRIVACY

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) per il trattamento dei dati personali relativo alla riscossione dei tributi camerali [file PDF]

Ultima modifica
Ven 29 Mag, 2026