Mercoledì 25 Dicembre 2024
Sanzioni
La legge. n. 82 del 1994 prevede le seguenti sanzioni a seconda della violazione commessa.
Sanzioni penali
Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da 103,00 a 516,00 euro:
- qualora l'impresa di pulizia eserciti le attività di cui alla presente legge senza essere iscritta nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane;
- qualora l'impresa, nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, il titolare di una impresa individuale, tutti i soci di una società in nome collettivo, i soci accomandatari di una società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, prosegua ad esercitare l'attività;
- qualora l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge ad imprese che si trovino nelle situazioni sanzionabili di cui al precedente caso.
Sanzioni amministrative
Sono previsti i seguenti tre tipi di sanzione amministrativa:
- da 206,00 a 619,00 euro, al titolare di impresa di pulizia individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di imprese di pulizia costituite in forma di società, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni inerenti le variazioni dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- da 516,00 a 1.032,00 euro, a chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal Registro delle ditte o dall'Albo delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa;
- da 5.164,00 a 25.822,00 euro, qualora i contratti di cui sopra siano stipulati da imprese o enti pubblici.
Sanzioni accessorie
I contratti (scritti od orali) stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal Registro delle imprese o dall’Albo delle imprese artigiane o la cui iscrizione sia stata sospesa sono nulli.
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Ultima modifica
Lun 13 Mar, 2017