RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Nuovo modello di registro di carico e scarico cartaceo

Dal 4 novembre 2024 è possibile scaricare dal sito operatori.rentri.gov.it il nuovo modello del registro di carico e scarico cartaceo. I nuovi modelli possono già essere portati alla Camera di commercio per la vidimazione, ma potranno essere utilizzati solo dal 13 febbraio 2025. Si consiglia di richiedere quanto prima la vidimazione dei nuovi modelli inviando un'email a ambiente@lg.camcom.itper evitare maggiori tempi di attesa in prossimità della data obbligatoria per il loro utilizzo.


Il RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico-operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.


Normativa nazionale

Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il DM 4 aprile 2023, n. 59: “Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, che detta le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il 7 novembre 2023 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente della sicurezza energetica n.143 del 6 novembre 2023, che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.


Obbligo di iscrizione

Per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento al DM 4 aprile 2023, n. 59 è previsto un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda delle caratteristiche dei soggetti obbligati.

L'accesso al portale RENTRI avviene esclusivamente mediante autenticazione tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), al fine di acquisire l'identità digitale del soggetto che accede.

Saranno obbligati a iscriversi al RENTRI i soggetti che producono, trasportano, trattano o intermediano rifiuti pericolosi o non pericolosi con le seguenti modalità.

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025: operatori professionali e grandi imprese
  • Impianti di trattamento rifiuti;
  • trasportatori di rifiuti;
  • commercianti/intermediari di rifiuti;
  • consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti);
  • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti);
  • delegati.
Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025: imprese da 11 a 50 dipendenti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti);
  • imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti).
Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026: tutte le altre imprese obbligate
  • Imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti);
  • produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti.
I soggetti non rientranti nelle tipologie soprelencate non si iscriveranno, ma dovranno solo registrarsi al RENTRI per vidimare digitalmente i FIR.


Modalità di iscrizione

Gli operatori si iscrivono mediante accreditamento alla procedura telematica compilando una pratica attraverso il portale RENTRI, che si interfaccia con il Registro Imprese (per l’anagrafica), con l’Albo (per le autorizzazioni al trasporto), con il Recer (Registro Nazionale delle autorizzazioni al recupero) e il Catasto telematico ISPRA (per le autorizzazioni a recupero e smaltimento).

Per poter completare l’iscrizione gli operatori versano, al Ministero dell’Economia, contributo annuale e diritto di segreteria, attraverso la piattaforma PagoPA:

  • diritto di segreteria pari a 10 €;
  • contributo annuale diversificato:
    - imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100 € il primo anno e 60 € per ogni annualità successiva;
    - imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50 € il primo anno e 30 € per ogni annualità successiva; 
    - tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15 € il primo anno e 10 € per ogni annualità successiva.

L’iscrizione effettuata dagli operatori è considerata completata con la corretta trasmissione della pratica. Non vi è istruttoria e l’impresa/ente riceve una notifica di avvenuta iscrizione, a nome e con protocollo della Sezione.

L’attività amministrativa delle Sezioni è così riassumibile:

  • verifica, preliminare all’accoglimento della pratica, del possesso dei requisiti da parte dei soggetti delegati (associazione, consorzi, circuiti organizzati);
  • controllo campionario, successivo alla trasmissione della pratica, sui dati autorizzatori comunicati dagli impianti di trattamento dei rifiuti.


Cosa succede dopo l’iscrizione

Per gli operatori iscritti è previsto il versamento del contributo annuale entro il 30 aprile di ogni anno sempre con PagoPA o direttamente sul portale o con avviso di pagamento generato dal portale. 

Eventuali variazioni ai dati vengono effettuate attraverso apposita pratica trasmessa tramite il portale a fronte del pagamento di diritti di segreteria.

La trasmissione dei dati al RENTRI, mediante interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI o mediante i servizi di supporto messi a disposizione dal MASE, avviene con le tempistiche e le modalità definite dal Regolamento e dalle modalità operative, senza che le Sezioni siano coinvolte.


Gestione dei registri di carico e scarico

Dal 4 novembre 2024

Si potranno vidimare i nuovi modelli cartacei presso la CCIAA, ma potranno essere utilizzati solo dal 13 febbraio 2025. 

Dal 13 febbraio 2025

Obbligo per tutti dell’utilizzo dei nuovi modelli cartacei con vidimazione presso la CCIAA, fino alla data della propria iscrizione al RENTRI.

A partire dalla data di iscrizione di ciascun operatore

Saranno in vigore i nuovi registri tenuti in modalità digitale che dovranno essere vidimati digitalmente tramite RENTRI.                                                                                                                                         

Gestione dei formulari dei rifiuti

Dal 23 gennaio 2025

Sarà possibile effettuare la registrazione per iniziare a vidimare digitalmente i nuovi modelli di FIR cartacei.

Dal 13 febbraio 2025

Entreranno in vigore i nuovi modelli di FIR con vidimazione esclusivamente digitale.

Dal 13 febbraio 2026    

Entreranno in vigore i FIR digitali con vidimazione digitale per tutti gli iscritti al RENTRI.


IMPORTANTE! Si ricorda che tutti i nuovi modelli delle scritture ambientali NON potranno essere utilizzati dagli operatori prima del 13 febbraio 2025, data di entrata in vigore del RENTRI.


Link utili per ulteriori informazioni

www.rentri.gov.it
https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI

Ultima modifica
Ven 08 Nov, 2024