Gratuito patrocinio
Il D.lgs 28/10 al Capo II-bis - DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE istituisce agli artt. 15-bis e seguenti il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione.
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dall’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente. Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento.
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente.
L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione, le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono quindi dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
REQUISITI E MODALITÀ DI RICHIESTA
- Condizioni reddituali per l’ammissione (ai sensi dell’art.15-ter D.lgs 28/10): limite di reddito per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato non superiore ad € 12.838,01;
- la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio deve essere preventivamente presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente, prima della presentazione o della adesione alla procedure di mediazione, esclusivamente nei casi di cui all’articolo 5, comma 1 (ai sensi dell’art.15-quater D.lgs 28/10) ;
- è obbligatorio allegare al modello di domanda di mediazione o di adesione, copia ammissione al gratuito patrocinio, rilasciata dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati, ai sensi dell’art. 15 bis del D.lgs 28/10.
Per approfondimenti consultare i riferimenti normativi presenti in questa pagina del sito.