Obblighi dei fabbricanti


Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica un apparecchio o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale apparecchio con il proprio nome o marchio commerciale. E\' ritenuto fabbricante l\'importatore o il distributore che immette sul mercato un apparecchio con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un apparecchio già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.

Il fabbricante è tenuto a:

  • all\'atto dell\'immissione dei loro apparecchi sul mercato, assicurare che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di cui all\'allegato I del decreto;
  • preparare la documentazione tecnica ed eseguire o fare eseguire la procedura di valutazione della conformità;
  • redigere una dichiarazione di conformità UE;
  • apporre la marcatura CE;
  • conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui l\'apparecchio è stato immesso sul mercato;
  • predisporre le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla direttiva, tenendo debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell\'apparecchio;
  • apporre un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dell\'apparecchio non lo consentano, fornire le informazioni richieste sull\'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell\'apparecchio;
  • indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l\'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull\'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell\'apparecchio. L\'indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato;
  • garantire che l’apparecchio sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana, chiare, comprensibili e intelligibili;
  • se ritiene che un apparecchio da essi immesso sul mercato non sia conforme alla direttiva, prendere immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchio, per ritirarlo o richiamarlo; qualora l\'apparecchio presenti un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l\'apparecchio, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
  • fornire, a seguito una richiesta motivata di un\'autorità nazionale competente, tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell\'apparecchio alla direttiva, in lingua italiana.
Ultima modifica
Ven 19 Gen, 2018