Imprese di facchinaggio
Riferimenti normativi
Legge 5.3.2001, n. 57 art. 17;
D.M. Ministero delle Attività produttive 30.6.2003 n. 221
D.L. 31.1.2007, n. 7 art. 10 comma 3 convertito in Legge 2 .4.2007, n. 40
D.Lgs 6.8.2012, n. 147 art. 10
D.lgs 126/2016 - D.lgs 222/2016
Ambito di applicazione
Sono soggette alla disciplina di facchinaggio le attività di :
- portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’art. 21 della Legge 28/1/1994, n. 84 e successive integrazioni;
- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari;
svolte anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.
Il Ministero delle Attività Produttive, con propria circolare n. 5595/c, ha precisato che per la qualificazione di una impresa è necessario fare riferimento solo all’attività principale svolta e che solo qualora l’attività dell’impresa si pone come preliminare e complementare all’attività di facchinaggio, potrà essere soggetta alla normativa.
Pertanto, tutte le attività indicate al punto b rientrano nella definizione giuridica di facchinaggio solo qualora preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.
Requisiti per l’esercizio dell’attività >>
Modalità di presentazione e modulistica
Le imprese che intendono iniziare l’attività di facchinaggio devono presentare una SCIA al SUAP competente per territorio (in tutti i casi in cui per lo svolgimento dell’attività sono necessarie altre Scia, comunicazioni ecc. di competenza del SUAP o di altre amministrazioni), utilizzando la procedura telematica STAR.
Quando la Scia Facchinaggio è l’unico modello che deve essere presentato può essere inviato al SUAP, oppure, in alternativa, direttamente alla CCIAA, come allegato alla pratica di Comunicazione Unica con la quale si comunica l’inizio dell’attività al Registro Imprese utilizzando il modello SCIA FACCHINAGGIO (file DOC).
Diritti e bolli
Oltre ai diritti e bolli previsti per le sopracitate pratiche Registro Imprese sono dovuti ulteriori diritti di segreteria pari ad € 9,00 per le imprese individuali e € 15,00 per le società.
Termine di presentazione
Nella pratica del Registro delle Imprese, dovrà essere indicata, come data di inizio attività, la data di presentazione della SCIA al SUAP in caso di SCIA unica o la data del rilascio dell\'autorizzazione/nulla osta in caso di SCIA condizionata.
Nel caso in cui la SCIA sia presentata direttamente alla Camera di Commercio, nella pratica del Registro delle Imprese dovrà essere indicata, come data di inizio attività, la data di invio della pratica.