Attestati di registrazione marchi e brevetti nazionali

 

L\'attestato è il documento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico U.I.B.M., riconosce, in via definitiva, l\'avvenuta registrazione / brevettazione. Ai sensi dell\'articolo 185, comma 4 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) “una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare”.

Si ricorda che, nonostante le ulteriori misure semplificative in materia di c.d. “autocertificazione”, introdotte dall\'articolo 15 della Legge 183/2011, rimane invariato l\'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000 “Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione” per il quale “I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”. Pertanto, le certificazioni in materia di brevetti e marchi continuano a rimanere escluse dall\'ambito di “autocertificabilità”.

Per le domande depositate dal 18 maggio 2015 gli attestati sono firmati digitalmente ed inviati via PEC direttamente alla PEC/mail comunicata dall’utente in sede di deposito.

Il rilascio della copia cartacea autenticata (con bollo), può essere fatto solo dall’UIBM dietro presentazione di una apposita istanza in carta bollata.

L’utente che ha effettuato il deposito telematico diretto (senza recarsi in Camera di commercio) potrà inoltre scaricare direttamente l’attestato dal sistema di deposito attraverso un’apposita funzionalità presente sul cruscotto “Gestione depositi”, accedendo alla banca dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

 

Ultima modifica
Gio 28 Mag, 2026