Prodotti sicuri ed etichettatura

QUATTRO GUIDE PER GLI OPERATORI
Prodotti Sicuri: quattro guide per gli operatori

Operatori economici e prodotti sicuri: quattro Guide da scaricare subito
Sono online al link www.prodottisicuri.it/sei-un-operatore quattro guide che in modo semplice riassumono i principali obblighi degli operatori economici in materia di etichettatura per assicurare ampia tutela ai consumatori. Le Guide riguardano i giocattoli, le calzature, i prodotti tessili e alcune tipologie di prodotti elettrici. Adempiere a questi obblighi per chi produce o per chi distribuisce è sinonimo di trasparenza e affidabilità, valori irrinunciabili per rimanere competitivi, nel tempo, sul mercato.
E’ importante sapere che le inadempienze danno luogo a sanzioni, conseguenti ad accertamenti di violazioni eseguiti dalle forze dell’ordine. Perciò, se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è pericoloso devono immediatamente avvertire le autorità competenti.


INDICAZIONI UTILI PER I CONSUMATORI
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Prodottisicuri.it: ma lo sai cosa stai comprando?
Molte informazioni contenute sull\'etichetta o sulla confezione dei prodotti sono obbligatorie per legge e servono a garantire ai consumatori una maggiore sicurezza. Chi impara a conoscerle e riconoscerle lo fa prima di tutto per sé, per sapere sempre cosa sta acquistando.
Visita il sito www.prodottisicuri.it per imparare a riconoscere un prodotto sicuro.

 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI

La normativa comunitaria assicura una tutela elevata ed uniforme della salute e della sicurezza dei consumatori. I prodotti immessi sul mercato interno sono soggetti ad obblighi generali di sicurezza.

La normativa europea, e precisamente la Direttiva 2001/95/CE (file PDF) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, impone un requisito generale di sicurezza per ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori, compresi i prodotti utilizzati dai consumatori nell’ambito di un servizio.

I beni di seconda mano con valore di pezzi d\'antiquariato o che devono subire riparazioni non sono soggetti a tale requisito.

Un prodotto è sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi ridotti (compatibili con l\'impiego del prodotto) e accettabili nel contesto di un\'elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Un prodotto è considerato sicuro se rispetta le disposizioni di sicurezza previste dalla legislazione europea o, in assenza di tali disposizioni, se rispetta le disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione.

Il prodotto è altresì ritenuto sicuro quando è conforme a una norma europea stabilita in base alla procedura della suddetta direttiva.

In mancanza di tali regolamentazioni o norme, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi:

  • le norme nazionali non cogenti (che recepiscono altre norme europee pertinenti) e le raccomandazioni della Commissione (relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti);
  • le norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato;
  • i codici di prassi corretta in materia di sicurezza e di salute;
  • le conoscenze più recenti o gli ultimi ritrovati della tecnica;
  • la sicurezza che i consumatori possono aspettarsi.


Obblighi di fabbricanti e distributori

I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza.

Essi devono inoltre:

  • fornire al consumatore le informazioni pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l\'uso di un prodotto quando questi ultimi non siano immediatamente percepibili;
  • adottare disposizioni adeguate per prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, le avvertenze ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già forniti).

Anche i distributori sono tenuti a:

  • fornire prodotti che soddisfino il requisito di sicurezza generale;
  • controllare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato;
  • fornire la documentazione atta a rintracciare l\'origine dei prodotti.

Se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è pericoloso devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse.


Quadro normativo

Direttive settoriali (giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, prodotti tessili e calzature, ecc.) comportano l\'obbligo specifico di marcatura CE.

Codice del Consumo - D.Lgs. 206/2005 (file PDF) recepisce la Direttiva 2001/95/CE, ha competenza RESIDUALE: applicabile per tutti i prodotti non rientranti nelle direttive specifiche di settore ed in ogni caso per gli aspetti di sicurezza non coperti da queste ultime. E’ applicabile ai prodotti “residuali” sui quali NON deve essere apposta la marcatura CE.

Regolamento UE 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la Direttiva 2004/42/CE e i Regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (file PDF)

Regolamento comunitario 765/2008 del 9 luglio 2008 (file PDF) in vigore dal 1° gennaio 2010, disciplina la vigilanza sui prodotti che entrano nel mercato comunitario dai paesi terzi e prevede che gli Stati membri elaborino programmi di vigilanza. Ha competenza residuale: si applica ai prodotti oggetto di direttive settoriali laddove queste ultime non contengano disposizioni specifiche aventi il medesimo obiettivo.

Decisione n. 768/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (file PDF) fornisce le definizioni degli operatori economici e ne individua gli obblighi.


MARCATURA CE

La marcatura CE è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista da specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti.

La marcatura CE può essere apposta dal fabbricante o dal suo mandatario ed attesta la conformità di un prodotto alla normativa comunitaria di armonizzazione. Può essere apposta anche dall’importatore o distributore che appone il proprio nome o marchio o modifica il prodotto. Con l’apposizione della marcatura CE il soggetto accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni stabilite dalla normativa comunitaria.

La marcatura CE è l’unica che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni normative.

marcatura CE In caso di ridimensionamento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel disegno di cui all’allegato II del Regolamento 765/2008. In mancanza di disposizioni legislative specifiche che impongano dimensioni precise, la marcatura ha un’altezza minima di 5 mm.

E’ vietata l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.

Definizioni

Messa a disposizione sul mercato: fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario a titolo oneroso o gratuito.

Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.

Specificazione tecnica: documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto deve soddisfare.

Norma armonizzata: norma tecnica adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione, pubblicata sulla GUCE, la cui applicazione fa presumere la conformità del prodotto.

Valutazione di conformità: processo che dimostra se le prescrizioni specifiche del prodotto sono rispettate o meno.

Dichiarazione CE di conformità: dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del fabbricante che attesta il rispetto delle prescrizioni normative.

Obblighi dei fabbricanti o produttori

Possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, il fabbricante esegue o fa eseguire la procedura completa di valutazione della conformità del prodotto, redige la dichiarazione CE di conformità ed appone la Marcatura CE.

La documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità deve essere conservata dal fabbricante per il tempo stabilito dalla normativa di settore a far data dall’immissione del prodotto sul mercato.

Il fabbricante accompagna il prodotto con istruzioni ed informazioni sulla sicurezza, redatti in lingua italiana.

Il fabbricante indica sul prodotto, oppure, ove ciò non sia possibile sull’imballaggio o in un documento accompagnatorio del prodotto stesso, il proprio nome, la sua denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo.

Obblighi degli importatori

Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo prodotti conformi. Pertanto, prima dell’immissione, si assicurano che il fabbricante abbia eseguito le procedure di valutazione della conformità, che abbia predisposto la documentazione tecnica e che il marchio di conformità prescritti siano stati apposti sul prodotto.

Si assicurano altresì che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni ed informazioni sulla sicurezza redatti in lingua italiana.

L’importatore indica sul prodotto, oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento accompagnatorio del prodotto stesso, il proprio nome, la sua denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo.

Se ritiene che un prodotto non sia conforme non lo immette sul mercato finché non è stata dichiarata la conformità. Se un prodotto presenta fattori di rischio informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Obblighi dei distributori

Il distributore verifica che il prodotto rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. Controlla inoltre che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto i propri dati identificativi sul prodotto, così da garantirne la tracciabilità.

Se ritiene che un prodotto non sia conforme non lo immette sul mercato finché non è stata dichiarata la conformità. Se un prodotto presenta fattori di rischio informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori ed ai distributori

L’importatore o il distributore è soggetto agli stessi obblighi del fabbricante quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata.

Ultima modifica
Ven 01 Set, 2023